Monday, October 11, 2010

Cassazione civile sez. trib. Data: 15 giugno 2010 Numero: n. 14402 : Imposte in genere - Esenzioni ed agevolazioni - Agevolazioni varie - Imposte di registro, catastali e ipotecarie - Aliquota agevolata per gli imprenditori agricoli a titolo principale - Esercizio dell'impresa agricola in forma societaria - Applicabilità - Esclusione - Contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento e libera concorrenza - Esclusione - Contrasto con la direttiva Ce n. 72/159 - Esclusione.

In tema di imposte di registro, catastali ed ipotecarie, l'esercizio dell'impresa agricola in forma societaria (nel caso di specie, di capitali) esclude l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 1 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 per gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, dovendo desumersi la nozione di imprenditore agricolo dall'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 (di attuazione delle direttive Ce n. 72/159, 72/160 e 72/161 del Consiglio, del 17 aprile 1972), il quale (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dal d.lg. 18 maggio 2001 n. 228), qualificava imprenditori agricoli a titolo principale soltanto quelli individuali. Tale disciplina non contrasta né con i principi costituzionali di parità di trattamento e libera concorrenza, mirando l'agevolazione a favorire coloro che coltivano direttamente il fondo e traggono dall'attività agricola la fonte principale del loro reddito, né con l'orientamento della Corte di Giustizia Ce che impedisce di escludere le società dalla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, operando tale parificazione limitatamente alle provvidenze previste dalla disciplina nazionale che costituisce attuazione della normativa comunitaria.

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