Sunday, November 21, 2010

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA PUGLIA www.masseriasalamina.it

Offerta Masseria Salamina
OFFERTE OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  (valide su tutto il territorio Italiano):
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-          Etichetta personalizzata gratuita per ristoranti ed aziende


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-          Per tutto il 2011 sconto del 10% su vini e prodotti dell’azienda vitivinicola Botrugno(www.vinisalento.it)




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Friday, November 19, 2010

OFFERTA PONTE IMMACOLATA

PONTE DELL’IMMACOLATA IN MASSERIA www.masseriasalamina.it

Offerta speciale 4 notti
Prezzo a persona per Soggiorno in mezza pensione, bevande incluse:

Camera Monolocale € 250,00

Camera Bilocale € 320,00

-Camere Padronali:

- Doppia Superior € 350,00

- Junior Suite € 390,00

- Junior Suite de Lux € 390,00

- Suite Superior € 440,00

Il soggiorno in H/B include: cena, pernottamento e prima colazione
  • bevande incluse( ¼ do L. di vino  e ½ di minerale a persona)

Supplementi:

-  In tutte le sistemazioni Pernottamento Bambini fino a 10 anni € 80,00

-  In tutte le sistemazioni Pernottamento Bambini fino a 3 anni GRATIS
-          Pranzo dell’immacolata adulti € 30,00, bambini € 15,00 


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Thursday, November 4, 2010

APERITIVO DEGUSTAZIONE

Ogni giorno è possibile prenotare in Masseria un aperitivo degustazione: i migliori vini pugliesi, formaggi eccezionali, olio extra vergine di oliva, il capocollo di Martina Franca e tante altre eccellenze gastronomiche regionali vi aspettano a Masseria Salamina: € 10,00 a persona.

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VIENI, C'E' LA RACCOLTA

Una fantastica idea soggiorno.
Vieni a soggiornare nella nostra masseria in Puglia, in questo periodo stiamo raccogliendo le olive. Vi vi anche tu la raccolta.
Per un soggiorno di due notti avrai in regalo una bottiglia di olio nuovo ed un sapone realizzato con il nostro olio, inoltre potrai visitare un frantoio e degustare prodotti tipici e vini locali.
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DEGUSTAZIONE OLIO NOVELLO

Venite a trovarci in Masseria e degustate gratuitamente il nuovo olio novello non filtrato.

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Wednesday, November 3, 2010

OLIO NOVELLO!!

Finalmente è pronto il nuovo olio extravergine ottenuto da ulivi secolari. Affrettatevi ad ordinare l'affiorato.

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Tuesday, October 19, 2010

Task force Italo-Russa per lo sviluppo delle PMI e dei Distretti - Bari, 18 e 19 novembre 2010


Published by Redazione on 2010/10/7 (77 reads) 

SPRINT Puglia informa che si svolgerà a Bari dal 18 al 19 novembre 2010, la XVII° sessione della Task Force italo-russa sulla collaborazione per lo sviluppo delle PMI e dei distretti. 
La Task force sui distretti nasce nell'ambito dei rapporti istituzionali tra l'Italia e la Russia e costituisce una delle leve, a carattere bilaterale, con le quali si intende sostenere il processo di sviluppo e di collaborazione con la Russia, soprattutto attraverso la diffusione di un clima imprenditoriale favorevole, costituito dalla diffusione di PMI e di "distretti industriali", da crearsi sul modello di quelli italiani e con la partecipazione di imprese italiane. 




La XVII° sessione della Task force, che si svolgerà per la prima volta in Puglia, è promossa ed organizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico - D.G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi, in collaborazione con la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione.

I lavori della Task force si articoleranno in due sessioni plenarie, di apertura e di chiusura lavori, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali russi ed italiani, nell'ambito delle quali verranno illustrate ed approfondite le iniziative e le strategie di collaborazione, specie nel campo dello sviluppo economico locale, a livello bilaterale.

Source
Apuliainnovation.com

Sinistri stradali: anche l'utilizzatore dell'auto in "leasing" può chiedere i danni

Il diritto al risarcimento spetta anche a chi si trova ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento della stessa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio
(Sezione terza, sentenza n. 21011/10; depositata il 12 ottobre)

Tuesday, October 12, 2010

Coldiretti Giovani Impresa. Oggetto: l' etichettatura di origine voluta da Coldiretti difende consumatori ed imprese

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MADE IN ITALY: COLDIRETTI, RACKET ITALIANO SU OLIO DI OLIVA SPAGNOLO
Un vero è proprio racket con centinaia di migliaia di litri di olio di oliva che viene rubato in Spagna per essere importato clandestinamente in Italia da parte di bande organizzate  sta provocando allarme nel mercato del prodotto base della dieta mediterranea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che il caso è stato anche sollevato dal quotidiano El Pais che dedica una intera pagina all’ultimo furto che ha visto sparire 105mila chili di olio di oliva ad Almeria. Nell'operazione sono stati fermati dieci italiani e un cittadino spagnolo che probabilmente avevano progettato il trasporto dell’olio di oliva a Bari (Italia), su strada o dai porti di Valencia o Barcellona. In precedenza, i ladri avevano colpito a La Puerta de Segura (Jaén) dove sono stati prelevati 90mila chili di olio extra vergine di oliva. Le forze dell’ordine sono convinti che - rileva la Coldiretti - questi due furti recenti non hanno avuto una unica organizzazione. Dall’inizio dell’anno sono otto i frantoi spagnoli che hanno subito furti tra Toledo, Albacete, Badajoz, Murcia, Jaen e Almeria. Spagna e Italia sono i maggiori produttori del mondo di olio di oliva, ma l’Italia ne è anche il maggiore importatore e questo - sottolinea la Coldiretti - alimenta gli interessi della criminalità. Di fronte al nuovo allarme è importante - sostiene la Coldiretti - un rafforzamento della rete dei controlli che ha peraltro già ottenuto ottimi risultati grazie all’attività delle forze dell’ordine nazionali dai Nas alla Guardia di Finanza fino all’Ispettorato centrale tutela qualità. In soccorso dei consumatori è peraltro arrivato, grazie al pressing della Coldiretti, l’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle olive impiegate nell’extravergine in vendita che rende possibile effettuare scelte di acquisto consapevoli a sul vero Made in Italy.


Agriturismo Puglia - http://www.masseriasalamina.it/

Monday, October 11, 2010

Cassazione civile sez. trib. Data: 15 giugno 2010 Numero: n. 14402 : Imposte in genere - Esenzioni ed agevolazioni - Agevolazioni varie - Imposte di registro, catastali e ipotecarie - Aliquota agevolata per gli imprenditori agricoli a titolo principale - Esercizio dell'impresa agricola in forma societaria - Applicabilità - Esclusione - Contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento e libera concorrenza - Esclusione - Contrasto con la direttiva Ce n. 72/159 - Esclusione.

In tema di imposte di registro, catastali ed ipotecarie, l'esercizio dell'impresa agricola in forma societaria (nel caso di specie, di capitali) esclude l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 1 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 per gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, dovendo desumersi la nozione di imprenditore agricolo dall'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 (di attuazione delle direttive Ce n. 72/159, 72/160 e 72/161 del Consiglio, del 17 aprile 1972), il quale (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dal d.lg. 18 maggio 2001 n. 228), qualificava imprenditori agricoli a titolo principale soltanto quelli individuali. Tale disciplina non contrasta né con i principi costituzionali di parità di trattamento e libera concorrenza, mirando l'agevolazione a favorire coloro che coltivano direttamente il fondo e traggono dall'attività agricola la fonte principale del loro reddito, né con l'orientamento della Corte di Giustizia Ce che impedisce di escludere le società dalla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, operando tale parificazione limitatamente alle provvidenze previste dalla disciplina nazionale che costituisce attuazione della normativa comunitaria.

Cassazione civile sez. trib. Data: 30 giugno 2010 Numero: n. 15551:Tributi locali - Imposta comunale immobili (i.c.i.) - Terreni ad uso agricolo - Riduzione della base imponibile - Presupposti - Qualifica di coltivatore o imprenditore agricolo e conduzione diretta da parte del contribuente - Necessità - Conduzione diretta del fondo da parte del solo nudo proprietario - Applicabilità all'usufruttuario - Esclusione - Fattispecie.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                         SEZIONE TRIBUTARIA                          
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.L. proponeva ricorso avverso n. 5 avvisi di accertamento, notificatile dal Comune di Oppeano, relativi all'imposta ICI per gli anni dal 1997 al 2001 con i quali era stato rettificato il valore di un terreno, del quale era usufruttuaria essendo i figli nudi proprietari,per essere stato lo stesso inserito nel piano urbanistico comunale come area di espansione residenziale, sia pure in carenza di strumento attuativo. La adita Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, negando le agevolazioni richieste quale coltivatore diretto per carenza di prova sui requisiti di cui al del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9. La relativa sentenza veniva impugnata dalla contribuente.
La Commissione Tributaria Regionale con la sentenza di cui in epigrafe accoglieva l'appello ritenendo provato che la contribuente ed i di lei figli avessero la qualifica di coltivatore diretto.
Contro tale sentenza ricorre con motivo unico il Comune; la contribuente controdeduce.

MOTIVAZIONE
Il comune ha dedotto la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, con riferimento anche all'art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); lamenta che il giudice dell'appello abbia ritenuto che il beneficio di cui alla L. n. 504 del 1992, art. 5, comma 7, competa alla contribuente pur essendo incontestato che il terreno in questione risulti condotto non dalla stessa, usufruttuaria del terreno e già coltivatrice diretta oggi in pensione, ma dai di lei figli, nudi proprietari e coltivatori diretti.
La contribuente al contrario nel controricorso contesta quanto sopra e, richiamato il disposto del D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2, comma 1, lett. a) in tema di "possesso", rileva che il fatto che il beneficio possa spettare al contribuente - che può anche non essere il possessore e conduttore dei terreni - non impedisce alla norma di realizzare in pieno la sua ratio, che riflette la volontà del legislatore di concedere un beneficio economico al contribuente che, pur potendo disporre ed utilizzare di un terreno come edificabile, lo destina ad attività agricola.
Il ricorso è fondato in applicazione del principio già affermato da questa Corte, e condiviso da questo Collegio, (Sentenza n. 214 del 07/01/2005; e n. 24504 del 2009) secondo il quale "In tema di imposta comunale sugli immobili, la riduzione (dell'imposta) per i terreni agricoli prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, è condizionata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni; ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 19 gennaio 1963, n. 9, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Ne consegue che, mentre l'iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete" Nel caso di specie non è contestato che, con riferimento alle annualità in questione, il fondo sia stato condotto dai figli (coltivatori diretti) della contribuente e non dalla medesima, che peraltro già coltivatrice diretta oggi in pensione. Tanto comporta la carenza del terzo requisito, cioè quello della conduzione diretta del terreno da parte del contribuente che chiede di fruire del beneficio fiscale, requisito obbligatoriamente necessario quanto gli altri due.
Nè, in senso contrario soccorre la norma richiamata dalla controricorrente, cioè il D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2: la stessa, infatti, oltre ad essere stata abrogata dal D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536, art. 1, era relativa al riconoscimento della ruralità dei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, essendo contenuta nel Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali. Si tratta quindi di una norma che non offre alcuno spunto ai fini di una ricostruzione sistematica circa il beneficio concesso dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9.
Nè può ritenersi, come erroneamente deduce la controricorrente che abbia rilevanza giuridica la conduzione del fondo de quo da parte della famiglia G. (marito della ricorrente) già da molti anni, e/o la mera convivenza della contribuente con i di lei figli.
Ed infatti, come ha già affermato questa Corte (sentenza n. 19925 del 2007), anche se con riferimento all'espropriazione per pubblico interesse (o pubblica utilità) "In tema di indennità di espropriazione, il proprietario che, avendo dichiarato ai fini I.C.I. la natura agricola di terreni poi espropriati, chieda la determinazione dell'indennità sulla base di detta natura invocando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, - per il quale non sono fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nell'art. 9, comma 1 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale) - deve fornire la prova rigorosa della sussistenza delle condizioni previste dalle norme indicate ed in particolare di condurre i terreni stessi e che su questi persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, non essendo sufficienti nè la costituzione di una società semplice diretta alla coltivazione del fondo, nè l'iscrizione della stessa nella speciale sezione riservata alle imprese agricole presso la Camera di commercio, nè la circostanza che l'intero nucleo familiare risieda presso la corte interna del fondo espropriato, in quanto è necessario provare l'esercizio effettivo dell'impresa familiare agricola. Nel caso di specie non è stata nè affermata nè provata l'esistenza di un'impresa familiare agricola, con la conseguenza di una palese divaricazione tra il contribuente fruitore del beneficio richiesto ed il soggetto detentore e conduttore diretto del fondo. Da tutto quanto esposto deriva l'affermazione del seguente principio di diritto: "In tema di imposta comunale sugli immobili, la riduzione per i terreni agricoli prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9 è condizionata dalla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale e della conduzione diretta dei terreni; ai fini di detta norma il requisito relativo alla conduzione diretta dei terreni non può ritenersi sussistente in capo all'usufruttuario del terreno che non conduca il terreno stesso, anche se sussiste in capo al nudo proprietario.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Tenuto conto delle alterne vicende processuali si compensano integralmente tra le parti le spese dell'intero procedimento.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

legge nazionale sull'agriturismo


Legge 20 febbraio 2006, n. 96

"Disciplina dell'agriturismo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16  marzo 2006


Art. 1.
Finalità
1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
Art. 2.
Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonche' della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica e' considerato reddito agricolo.
Art. 3.
Locali per attività agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
Art. 4.
Criteri e limiti dell'attività agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
2. Affinche' l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonche' alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, e' definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.
5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonche' con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Art. 5.
Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche' delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.
5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali e' sufficiente il requisito dell'abitabilità.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata con opere provvisionali.
Art. 6.
Disciplina amministrativa
1. L'esercizio dell'attività agrituristica non e' consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
3. Il titolare dell'attività agrituristica e' tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
Art. 7.
Abilitazione e disciplina fiscale
1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.
Art. 8.
Periodi di apertura e tariffe
1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, e' possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.
Art. 9.
Riserva di denominazione. Classificazione
1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, e' riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.
Art. 10.
Trasformazione e vendita dei prodotti
1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonche' dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Art. 11.
Programmazione e sviluppo dell'agriturismo
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12.
Attività assimilate
1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonche' le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.
Art. 13.
Osservatorio nazionale dell'agriturismo
1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonche' allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14.
Norme transitorie e finali
1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e' abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 15.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.
Art. 16.
Copertura finanziaria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fasano (Brindisi), sequestrata di nuovo la masseria di Donadoni: l’ipotesi è abusivismo edilizio


Sequestrata la masseria di Roberto Donadoni a Fasano (Brindisi). L’edificio, di proprietà dell’ex ct della nazionale, si trova in contrada Pettolecchia.L’ipotesi è che il reato contestato sia quello di abusivismo edilizio.
Lo scorso 10 novembre i finanzieri avevano sottoposto a sequestro la parte della masseria Monsignore in via di ristrutturazione perché stando ad un sopralluogo effettuato il giorno precedente le opere realizzate erano difformi al nulla osta ricevuto ad Comune di Fasano.
In questi mesi l’indagine è andata avanti e, proprio le conclusioni a cui è arrivato il consulente tecnico nominato dal magistrato inquirente, hanno portato il pm a chiedere e ottenere dal gip l’emissione di un nuovo provvedimento di sequestro.
Questa volta, però, a differenza dell’anno scorso quando il provvedimento di sequestro aveva riguardato il solo corpo centrale della masseria, il sequestro si è abbattuto sull’intera proprietà interessando i terreni e le aree che sono di proprietà di Cristina Radice, la moglie di Donadoni.

Saturday, September 25, 2010

Gioia del Colle

Ai tanti visitatori in Puglia consigliamo oggi di visitare Gioia del Colle, città molto antica e con un bellisdimo castello Federiciano; qui si narra sia stata rinchiusa Bianca Lancia durante la gravidanza del figlio Manfredi. La leggenda narra che nel castello sia possibile vedere la forma dei seni che la povera Bianca Lancia si tagliò per l'ingiuriosa accusa di aver tradito Federico e che la portò alla segregazione.
Si consiglia di seguite le gratuite guide comunale, estremamente professionali e disponibili.
Buona visita!

www.masseriasalamina.it

Masseria Salamina

Venite a trovarci anche sul nostro sito www.masseriasalamina.it
Cosa dire....ecco il primo giorno del Blog di Masseria Salamina spero che vogliate dare il vostro contributo a chi desidera avere maggiori informazioni su questo territorio, magari esponendo la vostra esperienza. Per conto nostro ci metteremo tutta la passione e l'amore per questa magnifica terra